Nessuna imposta di donazione per i beni del Trust retrocessi al disponente

fiscalità

19 September 2024

Non si applica l’imposta di donazione all’atto di retrocessione al disponente dei beni vincolati in un trust che cessa a seguito di rinuncia da parte di tutti i beneficiari; questa è la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 165/2024.

L’Ufficio, già con la Circolare n. 34/E/2022 indica come sia soggetto ad imposta solo l’atto con cui i beni vengono attribuiti ai beneficiari, e non anche l’atto istitutivo del trust, in quanto non realizza un’attribuzione definitiva dei beni al trustee.

Anche la Suprema Corte con due sentenze, rispettivamente la n. 10256/2020 e la n. 8719/2021, sottolinea che il presupposto di imposta sul trasferimento di ricchezza si realizza in caso di attribuzione dei beni al beneficiario del trust diverso dal disponente, e che la reintestazione formale dei beni al disponente è un atto fiscalmente neutro, nonché un effetto automatico della cessazione del trust.

Rimane comunque ferma la possibilità per il disponente di optare per il versamento anticipato dell’imposta anche al momento del conferimento dei beni al trust, o all’apertura della successione in caso di trust testamentario.

 

"Trust: è possibile optare per il versamento dell’imposta alla dotazione del bene" -  Link all'articolo >

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